la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   I  commi  primo  e  secondo  dell'art.  9 della legge regionale 13
novembre 1985, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:
   "1.  Scaduto  il  termine di cui al precedente articolo gli uffici
del catasto provvedono ad eliminare i cambiamenti introdotti  in  via
provvisoria  negli  atti  catastali  in base al tipo di frazionamento
divenuto inefficace ed a tutti gli eventuali  tipi  di  frazionamento
successivi  ad  esso  collegati, nonche' ad evidenziare l'intervenuta
inefficacia sull'originale e sulle copie autentiche del tipo  stesso.
   2.  Qualora  la  dichiarazione  di  inefficacia  sia richiesta dal
professionista che ha presentato il tipo di frazionamento, gli uffici
del  catasto  provvedono agli adempimenti di cui al comma precedente,
sempreche' vi sia l'assenso del professionista che ha presentato tipi
di frazionamento successivi ad esso collegati".